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Comunità Montana Valsangro Zona "S"

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell´Abruzzo n. 66 in data 31.03.2005 il Comune di Montazzoli è stato incluso nell´Ambito territoriale della Comunità Montana Val Sangro - Zona "S" con sede legale in Via Duca degli Abruzzi - 66047 Villa Santa Maria (CH) - Italia. tel. 0872.940484 - FAX 0872.944201 - www.cmvalsangro.it - cmvalsangro@tin.it

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. ** del **/**/**** si eleggono quali rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana

• per la maggioranza consiliare: ***

• per la minoranza consiliare: ***

COMUNI MEMBRI DELL´AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITA´ MONTANA VAL SANGRO - ZONA "S"

• Archi

• Atessa

• Bomba

• Colledimezzo

• Montazzoli

• Montebello sul Sangro

• Montelapiano

• Monteferrante

• Pietraferrazzana

• Tornareccio

• Villa Santa Maria

Cosa dice la Legge

La Legge 1102/71, che istituì le Comunità Montane demandandone l’attuazione alla legislazione regionale, è stata sostituita, nelle norme che regolano la pianificazione, dalla Legge 142/90 (modificata ed integrata dalla Legge 265/99), che sancisce per le Comunità Montane la natura di enti locali, attribuendo ad esse funzioni esclusive di consolidamento e sviluppo delle attività economiche e produttive montane. Con il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" il legislatore ha rafforzato il ruolo gestionale delle Comunità Montane.

ART. 27 NATURA E RUOLO

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l´esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l´esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all´articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l´esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell´Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L´esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall´Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l´inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell´ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell´andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell´utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all´ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall´articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

CARTA dei SERVIZI attivati presso la sede dell´Ente

* Sportello decentrato - AGENZIA DELLE ENTRATE - Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00

* Sportello decentrato - AGENZIA DEL TERRITORIO (CATASTO) - Martedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00

* Sportello decentrato - CAMERA DI COMMERCIO - Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00

* Sportello decentrato - S.A.S.I. (Società Abruzzese di gestione del Servizio Idrico) - Venerdì alterni dal 12 gennaio 2007 dalle ore 9.00 alle ore 12.00


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