In seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015, il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.
Il DL stabilisce che:
- A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
- L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
- I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
- Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
- I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.
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