NUOVA IMU 2022


IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell’imposta. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento IN ACCONTO della imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per il corrente anno.

L’acconto per l’anno 2022, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è da calcolarsi utilizzando le seguenti aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 31/05/2022:

 

I VERSAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE MOD. F24 – CODICE COMUNE F433
CODICI TRIBUTO NUOVA IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno 2022, al versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale per il 2022. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune. In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

 

Esenzioni

Per l’anno 2022, oltre alle esenzioni previste dalla normativa IMU, non è dovuta l’imposta municipale propria relativamente:

  1. agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  2. Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO
(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022)

Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS).
*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma) 

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU allegando documentazione.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE
(art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).

La norma interviene sull’art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che “… Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare…”.
La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019»

 

PER LE ABITAZIONI AFFITTATE A CANONE CONCORDATO VIGE LA RIDUZIONE AL 75% DELL’ALIQUOTA PREVISTA PER ALTRI IMMOBILI

Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (F433):

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
  • mediante la piattaforma PagoPA (accedi alla piattaforma)

 

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ACCESSO AL CALCOLO

 

 

 

ATTIVITA’ DI SPORTELLO

Tenuto conto della situazione epidemiologica relativa al Covid-19, si predilige lo svolgimento dello sportello principalmente per via telematica mediante presentazione di istanza all’indirizzo mail: comune.montazzoli@gmail.com indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico e la tipologia di immobili per le quali si chiede il calcolo: area fabbricabile, altro immobile, terreni… allegando la documentazione necessaria ad effettuare il calcolo (es: visure, dichiarazioni, copia di eventuali contratti di affitto, comodato ecc.).

Per coloro i quali siano impossibilitati ad usufruire dello sportello telematico sarà prevista l’erogazione dell’attività presso l’ufficio tributi, nel rispetto dei comportamenti anticovid (mascherina e distanziamento).  

Si precisa inoltre che il calcolo verrà effettuato esclusivamente sulla base dei documenti e delle informazioni forniti allo sportello al momento della richiesta di erogazione del servizio e che il Comune non potrà pertanto essere ritenuto responsabile di eventuali errori nel calcolo delle imposte dovute.

Presso il Comune di Montazzoli lo sportello sarà attivo:

  • Martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,30
  • Sabato dalle ore 17,00 alle ore 19,30